NO ALLA "RIFORMA" RENZIANA DELLA COSTITUZIONE !
si ringrazia Nereo benussi
Il titolo della legge che modifica la Costituzione è:
Disposizioni per il
superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.
dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione.
Titolo breve: Revisione della Parte II della Costituzione
ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE A CONFRONTO
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N.1429-D
|
||||||||||||||||||||||
Senato
della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1429-D DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) e dal Ministro
per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI) (V.
Stampato n. 1429)
approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica l’8
agosto 2014 (V. Stampato Camera n. 2613) approvato, con modificazioni, in
sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015 (V.
Stampato Senato n. 1429-B) approvato, con modificazioni, nuovamente in sede
di prima deliberazione, del Senato della Repubblica, il 13 ottobre 2015 (V.
Stampato Camera n. 2613-B) approvato, senza modificazioni, nuovamente in sede
di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, l’11 gennaio 2016
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12
gennaio 2016
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte
II della Costituzione
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Approvato, in prima deliberazione, dal Senato
della Repubblica e dalla Camera dei deputati
|
||||||||||||||||||||||
|
CAPO
I MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE Art. 1. (Funzioni
delle Camere) 1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle
Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera
dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la
funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo
dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le
istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli
altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della
funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla
Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato,
gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa
alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi
e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e
l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle
politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri
sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a
verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
2. (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) 1. L'articolo 57
della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 57. -- Il Senato della
Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle
istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal
Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i
senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i
sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di
Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si
effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in
proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del
mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni
territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse
dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei
medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto
comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di
attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica
tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in
caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono
attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun
Consiglio».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
3. (Modifica all'articolo 59 della Costituzione) 1. All'articolo 59 della
Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere
nuovamente nominati».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
4. (Durata della Camera dei deputati) 1. L'articolo 60 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per
cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
5. (Modifica all'articolo 63 della Costituzione) 1. All'articolo 63 della
Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento
stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del
Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di
funzioni di governo regionali o locali».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
6. (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione) 1. All'articolo 64 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma
è inserito il seguente: «I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti
delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati
disciplina lo statuto delle opposizioni»; b) il quarto comma è sostituito dal
seguente: «I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I membri del
Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai
lavori delle Commissioni».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art. 7. (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica) 1.
All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica
elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
8. (Vincolo di mandato) 1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal
seguente: «Art. 67. -- I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
9. (Indennità parlamentare) 1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole:
«del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
10. (Procedimento legislativo) 1. L'articolo 70 della Costituzione è
sostituito dal seguente: «Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione
e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui
all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione
elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e
delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme
associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le
forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per
quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di
cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma,
116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo
comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con
oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma
espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono
approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla
Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica
che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può
disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della
Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la
Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della
Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il
termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia
pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del
Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117,
quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di
trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non
conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione
finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di
cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono
esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di
modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I
Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di
competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato
della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento,
svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o
documenti all'esame della Camera dei deputati».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
11. (Iniziativa legislativa) 1. All'articolo 71 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il
seguente: «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati
di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei
deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla
data della deliberazione del Senato della Repubblica»; b) al secondo comma,
la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la
deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono
garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti
parlamentari»; c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Al fine di
favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche
pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di
referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di
consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da
entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
12. (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione) 1. L'articolo 72 della
Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 72. -- Ogni disegno di legge di
cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni
altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera
stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti
stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame
e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche
permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un
quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera
stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei
lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa,
per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e
consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità
di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo
70. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le
leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,
il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque
giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per
l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine
del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei
deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali
casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.
Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai
tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno
di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i
limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di
legge».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
13. (Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione) 1. All'articolo 73
della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro
promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte
della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un
quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei
componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione
della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad
allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di
dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere
promulgata». 2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è
aggiunto il seguente: «La Corte costituzionale giudica altresì della
legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi
dell'articolo 73, secondo comma».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
14. (Modifica dell'articolo 74 della Costituzione) 1. L'articolo 74 della
Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 74. -- Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la
legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il
termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge
è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
15. (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione) 1. L'articolo 75 della
Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 75. -- È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di
un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti gli elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se
avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime
elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del
referendum».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
16. (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza) 1. All'articolo 77
della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo
comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta
con legge»; b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle
seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se
sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»; c) al terzo comma: 1) al
primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in
cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74,
una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»; 2)
al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle
seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse; d) sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Il Governo non può, mediante
provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate
nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale,
della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello
svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non
convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza
di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non
attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione
e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a
norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di
conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta
giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di
modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione
del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta
giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di
conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee
all'oggetto o alle finalità del decreto».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
17. (Deliberazione dello stato di guerra) 1. L'articolo 78 della Costituzione
è sostituito dal seguente: «Art. 78. -- La Camera dei deputati delibera a
maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri
necessari».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
18. (Leggi di amnistia e indulto) 1. All'articolo 79, primo comma, della
Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle
seguenti: «della Camera dei deputati,».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
19. (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) 1. All'articolo
80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite
dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi
all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le
Camere».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
20. (Inchieste parlamentari) 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito
dal seguente: «Art. 82. -- La Camera dei deputati può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie
territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una
Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta
procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria».
|
|||||||||||||||||||||
|
CAPO
II MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21. (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati
regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica) 1.
All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato; b) al terzo comma, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei votanti».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
22. (Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica) 1.
All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e
dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della
Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui
questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il
Parlamento in seduta comune»; b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi
alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
della Camera nuova».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
23. (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica) 1.
All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati»; b) al secondo comma, le parole: «il Presidente
della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente
del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle
seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita
dalla seguente: «sua».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
24. (Scioglimento della Camera dei deputati) 1. All'articolo 88 della
Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della
Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei
deputati».
|
|||||||||||||||||||||
|
CAPO
III MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25. (Fiducia al Governo) 1. All'articolo 94 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «delle due
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; b) al
secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono
sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»; c) al terzo
comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla
Camera dei deputati»; d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»; e) al
quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei
deputati».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
26. (Modifica all'articolo 96 della Costituzione) 1. All'articolo 96 della
Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
27. (Modifica all'articolo 97 della Costituzione) 1. Il secondo comma
dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente: «I pubblici
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
dell'amministrazione».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
28. (Soppressione del CNEL) 1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
|
|||||||||||||||||||||
|
CAPO
IV MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29. (Abolizione delle Province) 1. All'articolo 114 della Costituzione
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole:
«dalle Province,» sono soppresse; b) al secondo comma, le parole: «le
Province,» sono soppresse.
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
30. (Modifica all'articolo 116 della Costituzione) 1. All'articolo 116 della
Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e
comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive
del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio
con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono
essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta
delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le
entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le
Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
31. (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione) 1. L'articolo 117 della
Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 117. -- La potestà legislativa
è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli
obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze
armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta,
tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione
del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo
e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche
sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni
sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e
programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; o)
previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni
generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale; p) ordinamento,
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni
e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei
Comuni; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del
tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei
processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s)
tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed
ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle
attività culturali e sul turismo; t) ordinamento delle professioni e della
comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione,
trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture
strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale
e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse
nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del
territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione
infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e
sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in
ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi
scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in
materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività
culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici,
di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione,
sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni
finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli
obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in
ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello
Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in
materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la
tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela
dell'interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo
Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta
salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale
potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le
Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel
rispetto della legge statale o regionale. Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la
Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
32. (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione) 1. All'articolo 118 della
Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, la
parola: «Province,» è soppressa; b) dopo il primo comma è inserito il
seguente: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare
la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo
criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»; c) al
secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse; d) al terzo comma,
le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite
dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»; e)
al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
33. (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione) 1. L'articolo 119 della
Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 119. -- I Comuni, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa,
nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare
l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla
legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale
per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni,
delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono
definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono
condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni. Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città
metropolitane e Regioni. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno
un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna
Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
34. (Modifica all'articolo 120 della Costituzione) 1. All'articolo 120,
secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite
le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del
Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla
richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilisce i
casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali
dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di
grave dissesto finanziario dell'ente».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
35. (Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed
equilibrio tra i sessi nella rappresentanza) 1. All'articolo 122, primo
comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i
relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci
dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì
i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza».
|
|||||||||||||||||||||
|
Art.
36. (Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della
Repubblica».
|
|||||||||||||||||||||
|
CAPO
V MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37. (Elezione dei giudici della Corte costituzionale) 1. All'articolo
135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo
comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta da
quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della
Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative,
tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»; b) al
settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».
|
|||||||||||||||||||||
CAPO
VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38. (Disposizioni consequenziali e di coordinamento) 1. All'articolo 48,
terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite
dalle seguenti: «della Camera dei deputati». 2. L'articolo 58 della Costituzione
è abrogato. 3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non
oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova
Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente». 4.
All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato. 5.
All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono
sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, ne dichiara». 6. All'articolo 81 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «delle
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la
parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»; b) al quarto comma,
le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti:
«La Camera dei deputati ogni anno approva»; c) al sesto comma, le parole: «di
ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei
deputati,». 7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»; b) all'ottavo
comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della
Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le
Camere»; c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Camera dei deputati». 8. La rubrica del titolo V della parte
II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città
metropolitane e i Comuni». 9. All'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti:
«autonome di Trento e di Bolzano». 10. All'articolo 121, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Camera dei deputati». 11. All'articolo 122, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Camera dei deputati». 12. All'articolo 132, secondo
comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province
interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono
sostituite dalle seguenti: «i Comuni,». 13. All'articolo 133 della
Costituzione, il primo comma è abrogato. 14. Il comma 2 dell'articolo 12
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: «2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal
Presidente della Giunta della Camera dei deputati». 15. Alla legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. -- 1.
L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla
Camera dei deputati, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che
non sono membri della medesima Camera dei deputati»; b) le parole: «Camera
competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati». 16.
All'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, al primo
periodo, le parole: «da questo in seduta comune delle due Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le parole: «componenti
l’Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri componenti»; al secondo
periodo, le parole: «l’Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «di
ciascuna Camera».
|
||||||||||||||||||||||
Art.
39. (Disposizioni transitorie) 1. In sede di prima applicazione e sino alla
data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma,
della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli
regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare
per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei
rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di
candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi
attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale
quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di
candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero
pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella
lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che
hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla
lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il
numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di
voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in
alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di
cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è
proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non
eletti della stessa lista. 2. Quando, in base all'ultimo censimento generale
della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi
dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al
censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero
corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del
medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al comma 1. 3. Nella legislatura in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le
Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo
del Senato della Repubblica. 4. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima
costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni
del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione
della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di
svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo
precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono
convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. 5. I
senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o
provinciale. 6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle
elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4. 7. I senatori a vita in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato
della Repubblica. 8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore
delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera
dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge
costituzionale. 9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei
deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge
costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal
medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni. 10. In sede di
prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato
dall'articolo 37 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla
carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in
seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 11. In sede di prima
applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci
giorni da tale data, o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di cui all’articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei
componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato
della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che
disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della
Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine
di trenta giorni. Anche ai fini di cui al presente comma, il termine di cui
al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni
legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito. 12. Le leggi delle
Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della
Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di
entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e
terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della
presente legge costituzionale. 13. Le disposizioni di cui al capo IV della
presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione
dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e
Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali,
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle
che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista
dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto
previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta
revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. 14. La
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni
provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale.
|
||||||||||||||||||||||
Art.
40. (Disposizioni finali) 1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la
gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio,
compreso quello immobiliare, nonché per la riallocazione delle risorse umane
e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti
conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario
straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti
per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza. 2. Non
possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti
oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti
nei Consigli regionali. 3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente
legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua
entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione,
all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante
servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni
altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere,
che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono
raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti
e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in
conformità ai princìpi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e
diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune
accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle
formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.
Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi,
instaurati anche con i terzi. 4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto
anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali
relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori
disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle
circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione. 5. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i
senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito
dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in
ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in
carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di
diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 6. I senatori
della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti
tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo
censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due
liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei
rispettivi territori.
|
||||||||||||||||||||||
Art.
41. (Entrata in vigore) 1. La presente legge costituzionale entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo
scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 28,
35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata
applicazione.
|